Il caso in esame della recentissima pronuncia della Suprema Corte riguarda un dipendente di una banca il quale aveva effettuato una serie di accessi al database di decine di clienti, accessi non autorizzati e non giustificati da motivi di lavoro. Per questo motivo la Banca lo aveva licenziato benchè il lavoratore avesse evidenziato che i clienti, a suo dire, non avessero subito alcun danno e lui non ne avesse ricavato alcun vantaggio. La Suprema Corte esamina il caso in base a principi giurisprudenziali consolidati. In tema di licenziamento disciplinare, la Corte ha stabilito che non sono sufficienti l’assenza di danni concreti al datore di lavoro o ai terzi, né l’assenza di benefici per il lavoratore, a escludere la rilevanza disciplinare dei fatti contestati. Inoltre, non è decisivo il comportamento successivo del lavoratore volto a eliminare le conseguenze dannose.
Riguardo alla proporzionalità tra fatto e sanzione, la Corte sottolinea che la modestia del fatto non si riferisce solo al danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, ma al significato sintomatico della condotta, che può influire sulla fiducia nel rapporto lavorativo.
Vengono citate precedenti sentenze, tra cui la n. 23318 del 2024, che riguarda l’accesso illecito ai conti correnti da parte di un impiegato bancario. La Corte ribadisce che, data la delicatezza del ruolo, i dipendenti bancari sono soggetti a standard più elevati di diligenza e fedeltà. Un comportamento scorretto, anche senza danni patrimoniali, può compromettere irrimediabilmente la fiducia, elemento essenziale del rapporto di lavoro
Clicca qui per Cass., civ., Sez. Lavoro, Ord., 25.02.2025, n.4945.