La recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sentenza 10.04.2025, n.14204) ha esaminato un caso di diffamazione per un comunicato apparso in rete e si è posta il problema di quale sia il giudice competente a decidere per questo tipo di problema.
L’evoluzione della giurisprudenza in materia di competenza territoriale nei reati commessi a mezzo stampa fa un distinguo tra la stampa cartacea e quella telematica.
La Corte ha evidenziato che, in assenza di elementi identificativi del sito web utilizzato per l’upload del file contenente il comunicato offensivo, i giudici di merito hanno operato correttamente nell’applicare il criterio suppletivo di individuazione della competenza, previsto dall’articolo 9 del c.p.p .
In tale prospettiva, il reato deve essere considerato consumato nel luogo di residenza dell’imputato al momento della sua commissione.
Questo è un classico caso in cui la giurisprudenza ha dovuto adeguarsi alle nuove tecnologie adattando le vecchie norme all’evoluzione tecnologica moderna.
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