Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione, è tornata ad occuparsi degli obblighi informativi, attivi e passivi, che gravano sull’intermediario finanziario e sulle conseguenze che comporta l’inadempimento a tali obblighi.

La Corte di legittimità ha, dunque, formulato il principio di diritto, secondo il quale l’obbligo di acquisizione da parte dell’intermediario delle informazioni sul possibile investitore, al fine di determinare la profilatura di rischio dell’investitore stesso e la valutazione di adeguatezza delle singole operazioni, deve essere adempiuto al momento della conclusione del singolo contratto.

Il medesimo obbligo non può essere sostituito da informazioni già a disposizione dell’intermediario provenienti da altri rapporti contrattuali, salvo il caso in cui sia stato l’investitore stesso a rifiutarsi di fornire le informazioni richieste, ma ciò, per escludere l’inadempimento e la responsabilità dell’intermediario, deve risultare dal contratto stesso o da apposita dichiarazione scritta.

Inoltre, il Supremo Collegio ha precisato che la violazione di tale obbligo di informazione, da parte dell’intermediario, comporta una presunzione legale della sussistenza del nesso causale tra inadempimento informativo e pregiudizio patito dal cliente.

L’investitore, dunque, una volta allegato l’inadempimento, non dovrà dar prova del nesso di causa tra quest’ultimo e il danno, ma sarà l’intermediario a dover provare di aver correttamente adempiuto agli obblighi informativi, per scongiurare la debenza del risarcimento.

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