La Corte di Cassazione, con un recente arresto, ha ricordato, con estrema chiarezza, che la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore è volta, soprattutto, alla tutela del “debitore – consumatore”, quale soggetto debole.

Tale tutela si sostanzia sia nell’apporto e nell’aiuto che gli Organismi di composizione della crisi devono fornire al debitore per la presentazione della domanda sia nel controllo e nell’intervento del Giudice nella procedura.

E’ onere, dunque, dell’Organismo di composizione della crisi, non solo predisporre la relazione da allegare alla proposta del piano del consumatore, ma anche verificare che la documentazione presentata, a conforto della domanda, sia completa e attendibile. L’ulteriore controllo deve essere poi eseguito dal Giudice.

La pronuncia del provvedimento di omologazione presuppone, perciò, la completezza della domanda e della relativa documentazione, con la conseguenza che eventuali problemi di attuazione del piano del consumatore (già omologato) non possono e non devono essere sopportati dal debitore.

Coerentemente con tale lettura, se ciò dovesse accadere, il Tribunale sarà tenuto ad accogliere l’eventuale ricorso presentato dal consumatore per la modifica del provvedimento di omologa ai fini dell’attuazione in concreto del piano.

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