Il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 7 maggio 2025, n.444,  ha accolto la richiesta di un condominio di sospendere l’erogazione del servizio di teleriscaldamento a un condomino moroso da oltre sei mesi. La decisione si basa sull’art. 63, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, che consente all’amministratore di sospendere la fruizione dei servizi comuni separati in caso di mora nel pagamento dei contributi protratta per un semestre.

La sentenza ha valutato la legittimità della sospensione del servizio di teleriscaldamento, considerando che il condomino moroso aveva comunque la possibilità di riscaldare la propria abitazione con sistemi elettrici, non pregiudicando in modo definitivo il suo diritto alla salute. Il Tribunale ha anche precisato che l’art. 63 attribuisce direttamente all’amministratore il potere di sospensione, quindi il provvedimento giudiziale deve limitarsi ad accertare i presupposti normativi invocati.

La norma in questione è stata modificata dalla Riforma del 2012, che ha eliminato la condizione che richiedeva un’autorizzazione espressa dell’amministratore da parte del regolamento. Tuttavia, è stato osservato che l’amministratore non può eseguire operazioni sugli impianti all’interno della proprietà esclusiva del condomino moroso senza il suo consenso.

La norma riconosce all’amministratore un diritto soggettivo che non richiede un preventivo accertamento giudiziale di legalità.

In generale, la sentenza e il commento sollevano questioni importanti sulla gestione dei rapporti di condominio e sulla tutela dei diritti dei condòmini, evidenziando la necessità di bilanciare gli interessi dei diversi soggetti coinvolti.

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