La Suprema Corte, con una recente pronuncia, ha chiarito la posizione del creditore ipotecario in ipotesi di ricorso per l’omologazione di un accordo proposto per comporre la crisi da sovraindebitamento dal relativo debitore.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha confermato le decisioni di primo e di secondo grado che, tenuto conto dell’opposizione di due creditori ipotecari, non avevano omologato il piano, in quanto il debitore aveva donato alle figlie la nuda proprietà dell’immobile su cui era iscritta ipoteca a favore degli stessi istituti di credito.
La Corte ha ritenuto che, ai fini dell’omologazione del piano, a prescindere dalla qualificazione della donazione sul piano dell’elemento soggettivo, come atto diretto a frodare i creditori, è necessario precedentemente considerare l’aspetto oggettivo, ovvero se l’omologazione del piano comporterebbe un pregiudizio per il creditore ipotecario rispetto
all’alternativa liquidatoria.
Il Supremo Collegio ha, dunque, sottolineato che, al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità, al creditore ipotecario deve essere assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, qualora il creditore avesse la possibilità di aggredire il bene ipotecato.

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