Secondo la sentenza n.340 del Tribunale di Pavia del 17 marzo 2025 , il semplice fatto che un committente perda l’accesso a un bonus edilizio a causa dell’inadempimento dell’appaltatore non significa automaticamente che abbia subito un danno patrimoniale risarcibile.

L’ordinamento italiano non riconosce i danni “in re ipsa” (cioè danni che esistono per il solo fatto dell’illecito). Pertanto, spetta al committente dimostrare di aver rispettato tutti gli adempimenti a suo carico e di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi e tecnici previsti dalla legge per ottenere uno specifico bonus. Dovrà inoltre attestare il nesso causale tra l’inadempimento dell’appaltatore e il danno subito ed infine che quest’ultimo consista nella perdita definitiva della possibilità di ottenere il risparmio fiscale (bonus), configurando così una perdita economica effettiva.

In sostanza, il committente deve provare non solo la colpa dell’appaltatore, ma anche che aveva effettivamente diritto al bonus e che lo ha perso irrimediabilmente a causa di quella colpa.

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