Il Tribunale di Lagonegro sezione lavoro, ha ribadito il diritto del lavoratore ad ottenere il TFR dal Fondo di garanzia gestito dall’INPS in quanto avente natura autonoma e previdenziale rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro insolvente.

In particolare, un lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro (nel 2009), aveva maturato un credito per TFR nei confronti della società datrice di lavoro, successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa (nel 2013). Il lavoratore ha provveduto con l’insinuazione del credito al passivo, ottenendone il riconoscimento. Accertato il credito, ha presentato domanda all’INPS per ottenere il pagamento del TFR tramite il Fondo di garanzia.

L’INPS ha però rigettato la richiesta sostenendo che il diritto era ormai prescritto, poiché la domanda era stata presentata oltre cinque anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore ha quindi impugnato il diniego davanti al giudice del lavoro.

Il Tribunale ha richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale, il diritto alle prestazioni del Fondo di garanzia non coincide con il credito retributivo vantato verso il datore di lavoro, costituendo invece un diritto autonomo di natura previdenziale. Tale diritto nasce infatti direttamente dal rapporto tra lavoratore e Fondo, perfezionandosi con l’insolvenza del datore di lavoro e l’accertamento del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all’esito di una procedura esecutiva.

Da questo principio si può evincere che, il termine di prescrizione per la domanda del TFR non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, bensì dal momento in cui si perfezionano i presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia. Per questo motivo il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione dell’INPS ed ha disposto la condanna al pagamento del TFR al lavoratore.

Infine, tale sentenza conferma che l’INPS può verificare l’esistenza dei requisiti per l’accesso al Fondo, ma non può contestare l’esistenza e\o l’ammontare del credito quando questo è accertato in sede concorsuale.

Tale decisione consolida e rafforza la tutela dei lavoratori nei casi d’insolvenza del datore di lavoro, garantendo il diritto al TFR attraverso il Fondo di garanzia in quanto previdenziale ed autonomo.

Clicca qui per Tribunale Lagonegro, Sez. lavoro, Sent., 08.04.2026, n. 457